NUOVO ELENCO DISCIPLINE AMMESSE AL REGISTRO CONI
Con Delibera n.1566 del 20.12.2016 e successive integrazioni e modifiche il CONI ha individuato le discipline sportive la cui pratica consente alle Associazioni e alle Società sportive l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche detenuto dallo stesso CONI e da cui deriva il “riconoscimento ai fini sportivi”.
ECCO L’ELENCO DELLE DISCIPLINE AMMESSE AL REGISTRO CONI.
La modifica di maggio 2017 ha previsto integrazione della dizione 'skyrunning', inserita all'interno dell'alpinismo, che porta così a 385 il numero delle discipline totali presenti nell'elenco.
La finalità del CONI, come si evince nella premessa della delibera 1566 del 20.12.2016 è quella “... di adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati e per eliminare fenomeni di elusione, purtroppo, emersi in fase di verifiche successive”.
Il fine della Delibera CONI, dunque, è stato quello di fare “ordine” per distinguere i “veri” sport dai “finti” sport, e per revocare il riconoscimento ai fini sportivi ad associazioni e società praticanti attività ritenute non più “sportive”.
Ne è conseguito che alcune discipline anche importanti come yoga, crossfit, pilates, krav maga, parkour, paintball, non siano state incluse e quindi le associazioni e società praticanti le predette attività “escluse” non potranno più definirsi associazioni o società “sportive”, “non potranno più iscriversi al Registro nazionale del CONI delle società e associazioni sportive con conseguente perdita di tutte le agevolazioni” fiscali e previdenziali riservate ai soggetti iscritti al Registro.
Questo implica che le ASD non potranno qualificarsi come tali se svolgono “solo” attività non ricomprese e che non potranno godere di alcune agevolazioni riservate agli iscritti nel Registro CONI, quali la possibilità di pagare gli istruttori con compensi ex. art. 90.
COSA FARE SE L’ATTIVITA’ NON RISULTA IN ELENCO?
Sarà probabilmente necessario modificare il proprio statuto, definendo con precisione l’attività svolta in riferimento alla classificazione del Registro CONI. In vista di un’ispezione fiscale verrebbe così evitata ogni contestazione, ad esempio, verso l’uso del regime dei 7.500€.
Quindi considerato che dal 1 gennaio 2018 il CONI non ammette a Registro attività non in elenco, sarà utile verificare, come sopra esposto, la conformità dello statuto, per capire se necessitino variazioni al fine di adeguarlo alle novità previste.
Nel caso in cui un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) accertasse l’assenza della propria disciplina dall’elenco di quelle ammissibili potrebbe essere ugualmente essere iscritta, verificando se l’attività svolta sia compatibile con le discipline riconosciute, in base ad un principio di affinità.
Ad es. il Pilates può essere contemplato come attività propedeutica e/o complementare ad altre discipline già inserite nell’elenco CONI come ad esempio GINNASTICA PER TUTTI o ATTIVITÀ SPORTIVA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE ED AL FITNESS. Si può ipotizzare quindi di svolgere il Pilates a condizione di non pubblicizzare tali attività in quanto tali o corrispondere compensi agli istruttori per le stesse.